Molti colleghi chiedono chiarimenti sulla possibilità di presentare un ricorso per la maggiorazione del valore dell’ora di straordinario, come quello annunciato da un'altra sigla sindacale.
Affrontiamo il tema per punti: spieghiamo lo straordinario nella sua accezione e nel suo valore e poi esprimiamo una valutazione sull’opportunità del ricorso.
In passato, l’ora di straordinario era calcolata, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 150/1987, applicando una maggiorazione percentuale automatica rispetto all’ora ordinaria, con diversificazioni tra ore diurne, notturne o festive, e notturne e festive.
L’art. 43, comma 4, del D.P.R. nr. 164/2002 ha soppresso il predetto art. 5 del D.P.R. 150 e ha stabilito che gli incrementi stipendiali (di cui all’art. 42 del DPR 164, “Nuovi Stipendi”) non hanno effetto sulla definizione delle misure orarie del compenso straordinario.
In altre parole, ha previsto per lo straordinario degli importi lordi fissi, stabiliti in sede di rinnovo contrattuale, eliminando le percentuali di maggiorazione automatica.
Fatta questa premessa, vediamo il ricorso.
Si parte dall’assunto che il Codice Civile prevede che il valore dell’ora di straordinario non può essere inferiore al valore dell’ora ordinaria, per cui i contratti di lavoro devono prevedere una maggiorazione, anche solo simbolica, rispetto all’ora ordinaria.
L’ora ordinaria, però, non è stata calcolata sommando l’indennità pensionabile che invece, sostiene il ricorso, va cumulata. A sostegno della cumulabilità si richiama il parere del Consiglio di Stato n. 334/2019 dal quale si evincerebbe la cumulabilità dell’indennità di magistratura con lo straordinario, per i finanzieri che lavorano alla Corte dei Conti.
Di conseguenza, il ricorso punta a rideterminare la misura dell’ora di straordinario a un valore che sia maggiorato rispetto all’ora di lavoro ordinario cumulata all’indennità pensionabile, con pagamento dei relativi arretrati per gli ultimi cinque anni.
Il ricorso appare evidentemente infondato.
Infatti:
1) la maggiorazione prevista dal Codice Civile non si applica alle forze di Polizia, proprio perché il DPR 164/2002 l’ha soppressa;
2) Il motivo per cui gli straordinari sono meno pagati dell’ora ordinaria non sta nel mancato cumulo dell’indennità pensionabile ma semplicemente perché il valore dell’ora di straordinario è un valore fisso determinato dal contratto a prescindere dal valore dell’ora ordinaria (con o senza indennità pensionabile);
3) Il Consiglio di Stato non ha proprio preso in considerazione gli straordinari, ma ha parlato di cumulabilità tra due indennità: quella di polizia (indennità pensionabile) e quella di magistratura. E ha stabilito che l’indennità pensionabile si chiama indennità ma non è una vera indennità, è una componente stabile dello stipendio;
4) Questo significa che l’indennità pensionabile si può percepire insieme a qualsiasi altra indennità ma non c’entra nulla con il sostenere che si debba aumentare la misura dello straordinario.
Questa manifesta infondatezza espone i ricorrenti al rischio di una condanna di risarcimento del danno per “lite temeraria” o al pagamento delle spese processuali quali parte soccombente. Il ricorso garantisce i ricorrenti da tali rischi?
Non dimentichiamo, peraltro, che la scelta di dirottare più risorse agli aumenti stipendiali piuttosto che all’adeguamento dello straordinario è stata voluta nell’interesse dei colleghi, per rimpolpare il più possibile la base pensionabile.
Noi pensiamo che la sede corretta per rivalutare la misura dello straordinario sia quella contrattuale e sempre con uno sguardo attento alle ricadute pensionistiche delle scelte operate.
Questo ricorso, così come viene proposto, sembra più utile a fare tessere piuttosto che a portare soldi nelle tasche dei colleghi.
La Segreteria Provinciale
Nessun commento:
Posta un commento
Si avverte che i commenti sono moderati.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina Chi Siamo (vi si accede dalla barra dei menù).